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Proposta di modifica n. 1.93 al ddl S.2207 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/06/21

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

        Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 1.375,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.352,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 601,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 547,49 milioni di euro per l'anno 2026.».