Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 3.014 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 31/07/18

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(Disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale sull'occupazione).

  1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2019, una quota pari ad un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno 2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali a decorrere dall'anno 2022 dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è posta a carico della fiscalità generale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.500 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.