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Articolo aggiuntivo n. 4.0.2 al ddl S.2207 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 09/06/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le-province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, gli ausili e le protesi degli impianti cocleari, a tecnologia avanzata, nonché le prestazioni di assistenza e riabilitazione logopedica destinati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l'autosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l'inserimento o il reinserimento sociale.

        2. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto-dei tetti di spesa regionali e nazionale.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».