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Articolo aggiuntivo n. 3.0.9 al ddl S.2207 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 08/06/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 3-bis.

        1. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al 50% del credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale. Per il restante 50% del credito vantato, ai soggetti acquirenti dei servizi sportivi spetta un credito d'imposta''.

        2. Ai soggetti acquirenti, i quali forniranno prova di aver rinunciato al credito ed ai voucher di cui al comma 1 del presente articolo nonché del versamento effettuato, spetta un credito d'imposta nella misura pari all'ammontare del corrispettivo versato per i periodi non fruiti».