Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 12.32 al ddl C.1346 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 26/11/18

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
   «1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.».