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Proposta di modifica n. 1.68 al ddl S.2207 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 08/06/21

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        Â«2-bis. Al fine di promuovere la riduzione del divario territoriale esistente tra le diverse aree del Paese, una quota parte, pari ad almeno il 50 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numeri 1 e 2; lettera c), numeri 1, 2, 4, 6, 12 e 13; lettera d), numero 1; lettera e), numeri 1, 2 e 3; lettera f), numeri 1 e 3, e lettera h), numero 1, sono destinate alle Regioni del Mezzogiorno.».