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Articolo aggiuntivo n. 3.0.4 al ddl S.2207 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 08/06/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su ferro nel contesto critico conseguente all'impatto della pandemia Covid-19, è ammesso alle Regioni l'utilizzo delle risorse già programmate per il Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 anche al fine di sostenere gli oneri di ammortamento del materiale rotabile ferroviario.».