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Proposta di modifica n. 1.91 al ddl S.2207 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 08/06/21

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, sostituire la lettera b), con le seguenti:

            Â«b) al comma 1, alinea, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'' e le parole: ''spesa sostenuta nell'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''spesa sostenuta dall'anno 2022'';

            b-bis) al comma 4 le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2022'' e le parole: ''nell'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'anno 2022'';

            b-ter) al comma 4-ter le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2022'';

            b-quater) al comma 5 le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2022'' e le parole: ''nell'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'anno 2022'';

            b-quinquies) al comma 8 le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2022'' e le parole: ''nell'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'anno 2022'';

            b-sexies) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

        ''8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.''»;

            b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

        Â«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: ''nell'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2022 e 2023''».

        Conseguentemente:

            a) al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 3.331,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.147,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.303,9 milioni di euro per l'anno 2025 e in 2.249,29 milioni di euro per l'anno 2026.»;

            b) agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,95 milioni di euro per l'anno 2021 e in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.