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Proposta di modifica n. 1.110 al ddl S.2207 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 08/06/21

Al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), n.1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti.».