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Proposta di modifica n. 1.118 al ddl S.2207 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 08/06/21

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

        Â«9-bis. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Le risorse relative alle scelte non espresse sono destinate ad obiettivi di interesse sociale, medico-scientifico o di carattere umanitario a diretta gestione statale''».