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Proposta di modifica n. 1.75 al ddl S.2207 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 78)

testo emendamento del 08/06/21

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

        Â«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'' e le parole: ''nell'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2022 e 2023'';

            b) al comma 3-bis, le parole: ''30 giugno 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023";

            c) al comma 4-ter, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'';

            d) il comma 8-bis è abrogato;

            e) al comma 5, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'' e le parole: ''nell'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2022 e 2023''.

        3-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: ''nell'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2022 e 2023''».

        Conseguentemente all'articolo 1, comma 9, le parole: «5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «7.043,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.785,96 milioni di euro per l'anno 2026, 1.654,9 milioni di euro per l'anno 2027, 1.326,4 milioni di euro per l'anno 2028».

        Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

            - le parole: «9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028» sono sostituite dalle seguenti: «11.103,68 milioni di euro nel 2025, 10.566,96 milioni di euro nel 2026, 6.091,90 milioni di euro per l'anno 2027, 5.884,40 milioni di euro nel 2028,»;

            - dopo la lettera c), inserire la seguente:

        Â«c-bis) quanto a 1.584 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e 1.320 milioni di euro per l'anno 2028 a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al successivo periodo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.584 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e 1.320 milioni di euro per l'anno 2028, a copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera. Nei casi in cui la disposizione di cui al secondo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».