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Articolo aggiuntivo n. 2.0.201 al ddl S.83 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 08/06/21

Id. em. 2.0.200 (testo 2)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        Â«Art.2-bis.

        (Clausola di salvaguardia)

        1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».