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Articolo aggiuntivo n. 17.0.2 (testo 2) al ddl S.2169

testo emendamento del 01/06/21

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

        1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

        2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

        3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1.

        4. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

        6. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

        7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»