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Proposta di modifica n. 1.100 al ddl S.1441 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 27/05/2021 in XII Igiene e sanita' del Senato
  • status: Approvato

testo emendamento del 27/05/21

la Relatrice

All'articolo 1, sostituire i  commi 5 e 6 con i seguenti:

        "5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

        6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."