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Articolo aggiuntivo n. 10.0.1 (testo 2) al ddl S.2169
  • presentato il 27/05/2021 in XIV Politiche dell'Unione europea del Senato da Dario STEFANO (PD)
  • status: Ritirato (Accantonato)

testo emendamento del 27/05/21

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148)

        1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

                    a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: "delle sostanze chimiche" sono inserite le seguenti: "e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento";

                    b) prima dell'articolo 1 sono inserite le seguenti parole: "Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.";

                    c) all'articolo 1, le parole: "Il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il presente capo";

                    d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: "capo";

                    e) dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti capi:

"Capo II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

Art. 17-bis.

(Ambito di applicazione e definizioni)

        1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato «regolamento».

        2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

        3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'art. 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale Autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 

        4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e province autonome deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.

Art. 17-ter.

(Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni)

        1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.

        2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

        3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 dell'allegato.

Art. 17-quater.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento)

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

        2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.

        3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

        4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.

        5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee ad informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

Art. 17-quinquies.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita)

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

                    a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;

                    b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.

        2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

Art. 17-sexies.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti)

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

                    a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

                    b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

Capo III

Disposizioni finali".

        2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.

        3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati.»