Sub Emendamento n. 1.100/1 dell'emendamento 1.100 al ddl S.1196 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 26/05/21

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

        Â«1. Il comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

        "10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla.".»