Sub Emendamento n. 1.100/7 dell'emendamento 1.100 al ddl S.1196 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 26/05/21

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

          a) in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«ed esenzione fiscale per il rilascio del certificato del casellario giudiziale in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere»;

            b) dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti comi:

       Â«2-bis  In rispondenza al diritto del candidato di non avere nessun ostacolo economico nel fornire le informazioni sul proprio status giuridico, il certificato del casellario giudiziale richiesto in occasione della candidatura,  è rilasciato esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo. 

            2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»