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Sub Emendamento n. 1.100/4 dell'emendamento 1.100 al ddl S.1196 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 26/05/21

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

        a) in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere »;

            b) dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

          «2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

        2-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»