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Proposta di modifica n. 1.104 al ddl S.1196 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 26/05/21

Improponibile

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        Â«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

        2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

        b) alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: «e norme per il rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere».