Proposta di modifica n. 1.102 al ddl S.1196 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 26/05/21

Improponibile

Apportare le seguenti modificazioni:

       a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        Â«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

        2-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

        b) alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: «e norme per il rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere».