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Proposta di modifica n. 1.101 al ddl S.1196 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 26/05/21

Improponibile

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

        Â«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

        2-ter. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.

        2-quater. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo. 

        2-quinquies. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

        2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 7 del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

        b) alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: «e norme di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere».