Proposta di modifica n. 1.100 al ddl S.1196 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 25/05/21

            Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. All'articolo 71 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

        Â«10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini del presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato.».

        2. L'articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.»