Articolo aggiuntivo n. 17.0.4 al ddl S.2169 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Ritirato (Accantonato)

testo emendamento del 20/05/21

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani)

        1. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

        2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili procedono all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

        3. Conseguentemente, l'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies.

(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani)

        1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie secondo principi di trasparenza, tracciabilità oggettivizzata, responsabilità e valutazione prestazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l'erogazione da parte degli Istituti di credito di un finanziamento a favore di ciascuna struttura che ne faccia richiesta, occorrente per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

        2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno secondo principi di trasparenza, tracciabilità oggettivizzata, responsabilità e valutazione prestazionale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l'erogazione da parte degli Istituti di credito di un finanziamento a favore di ciascuna struttura che ne faccia richiesta occorrente per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

        3. Ai fini della valutazione e qualificazione di eccellenza previsto dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso, non connessi alla rete e con registrazione audio-video.

        4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

        5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

        6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 4 costituiscono requisito di eccellenza per l'esercizio degli interventi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 anche ai fini dell'accesso ai contributi, diretti o indiretti, a carico della finanza pubblica.

        7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

        8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

            a) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza sia degli utenti che degli operatori che dei gestori che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale con un sistema di valutazione e qualificazione di eccellenza dei soggetti erogatori che provvedono all'attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate;

            b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità, di impenetrabilità e di protezione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

            c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

        9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

        10. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi e delle scuole di cui al comma 1 e delle strutture di cui al comma 2, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3''.»