Proposta di modifica n. 3.77 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 31/07/18

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i datori beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 100 e 108 e commi 117 e 118, della legge 27 dicembre n. 205, non è prevista la revoca ed il recupero del beneficio già fruito in caso di pagamento tardivo entro dieci giorni lavorativi dei contributi previdenziali dovuti.