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Proposta di modifica n. 8.22 al ddl S.2169 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/05/21

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

        a) al punto 1-ter, sopprimere le parole: "contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero" e le parole: ", salvo quanto previsto dal comma 1-quater";

        b) sopprimere il punto 1-quater;

        c) dopo il punto 1-septies, aggiungere il seguente: "1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo".