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Proposta di modifica n. 8.15 al ddl S.2169 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 20/05/21

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

        a) al punto 1), premettere il seguente:

            «01) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto"; inoltre, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, al massimo fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."

        b) al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:

            «1.01) La lettera a) è abrogata.»;

        c) dopo il punto 1), inserire il seguente:

            Â«1-bis) Il comma 5 è abrogato; conseguentemente, al decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, all'articolo 1, sono eliminate le seguenti parole: "e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice."»;

        d) dopo il punto 2), aggiungere i seguenti:

            Â«3) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista", sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura lo consente", sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

            4) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

            5) al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".».

    Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        Â«b-bis) All'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente comma:

             "4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

                a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

                b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati.".»