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Articolo aggiuntivo n. 7.0.2 al ddl S.2169 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/05/21

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

        1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".»