Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 18.200 (testo 2) al ddl S.988

testo emendamento del 18/05/21

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        Â«1. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotte in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018».