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Proposta di modifica n. 7.1 al ddl S.2167 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 14/05/21

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        Â«Art. 7. - (Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono dispone, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

        3. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli Ingegneri e dei Chimici e Fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».