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Articolo aggiuntivo n. 9.0.10 al ddl S.2167 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 14/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-bis è aggiunto il seguente:

''Art. 50-ter.

(Misure urgenti per il funzionamento della Struttura di missione e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

        1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quante previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

        3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

        4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-quinquies e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

        5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo''».