Articolo aggiuntivo n. 4.0.9 al ddl S.2167 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 14/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)

        1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo io febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

''Art. 70-bis.

(Licenza obbligatoria in caso di emergenze sanitarie nazionali)

        1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.

        2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma i, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

        3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma i, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.''».