Proposta di modifica n. 6.4
al ddl S.2167 in riferimento all'articolo 6.
presentato il 14/05/2021 in I Affari Costituzionali del Senato da Luigi VITALI (FI)
testo emendamento del 14/05/21
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le parole: «è consentito»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «à altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il temine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore».