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Proposta di modifica n. 6.4 al ddl S.2167 in riferimento all'articolo 6.
  • presentato il 14/05/2021 in I Affari Costituzionali del Senato da Luigi VITALI (FI)

testo emendamento del 14/05/21

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le parole: «è consentito»;

            b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il temine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore».