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Proposta di modifica n. 10.6 al ddl C.1346 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 26/11/18

  Sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:
   a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.»;
   b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   «e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.»;
    2) al comma 4, primo periodo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)».