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Articolo aggiuntivo n. 3.0.4 al ddl S.2167 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 14/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

        1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: ''autorità sanitaria italiana'' sono inserite le seguenti: ''o a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione''.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle vaccinazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'attuazione della campagna vaccinale contro il contagio da SARS-CoV-2.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente destinate agli indennizzi e ai risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».