Sub Emendamento n. 11.0.1000/10 dell'emendamento 11.0.1000 al ddl S.2167 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 14/05/21

All'emendamento 11.0.1000, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

        Â«8-bis. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale, di rischio sanitario e ambientale, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio Per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

        8-ter. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richiter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

        8-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

        8-quinquies. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento di 200.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»