Articolo aggiuntivo n. 9.0.11 al ddl S.2167 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 14/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

        1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.