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Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.2167 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi gratuiti)

        1. Al fine di tutelare la salute pubblica e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi antigenici rapidi o molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

        2. Il fondo di cui al comma i è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Tale Fondo è destinato al finanziamento dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti o molecolari, effettuati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

        3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo i, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.».