Proposta di modifica n. 10.57 al ddl S.2167 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Approvato

testo emendamento del 14/05/21

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        Â«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110º corso e il 111º corso commissari della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto articolo 4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo».

        Conseguentemente

        a) alla rubrica del capo III, dopo le parole: «SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI», aggiungere le seguenti: «E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE»;

        b) alla rubrica dell'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la durata dei corsi di formazione iniziale».