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Proposta di modifica n. 7.2 al ddl S.2167 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 14/05/21

Apportare le seguenti modificazioni:

            al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno n. 1923, possono disporre,»;

            dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        Â«1-bis. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.

        1-ter. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».