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Proposta di modifica n. 3.8 (testo 3) al ddl S.2167

testo emendamento del 13/05/21

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        Â«1-bis. Per i fatti indicati nell'articolo 590-sexies del codice penale commessi dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, fino alla cessazione del medesimo e in conseguenza del predetto stato di emergenza, la punibilità è limitata ai soli casi di colpa grave.

        1-ter. Si considera colpa grave quella consistente nella violazione delle regole generali della professione sanitaria o dei protocolli o programmi, anche sperimentali, o delle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute, atti a fronteggiare la situazione di emergenza, tenuto conto delle specificità del caso concreto. La valutazione della gravità della colpa è operata tenendo in considerazione anche la situazione organizzativa e logistica della struttura in relazione alla novità ed eccezionalità del contesto emergenziale, il numero di pazienti su cui è necessario intervenire e la gravità delle loro condizioni, la disponibilità di attrezzature e personale nonché il livello di esperienza e la specializzazione del singolo operatore.».