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Proposta di modifica n. 17.23 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Ritirato
argomenti:    

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        Â«1-bis. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».