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Articolo aggiuntivo n. 1.0.40 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno ai titolari di partita IVA per l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale)

        1. Per i mutui richiesti entro il 31 dicembre 2022 con garanzia del Fondo prima casa le disposizioni riferite ai soggetti con priorità di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano anche ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

        2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: ''La garanzia del Fondo è concessa a titolo oneroso a soggetti non appartenenti alle categorie con priorità di cui al periodo precedente. Un tavolo tecnico con i rappresentanti dei settori bancario e assicurativo è istituito per la determinazione del costo della garanzia.''».