Proposta di modifica n. 5.58 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

        Â«1. Al fine di sostenere le attività commerciali danneggiate dall'emergenza epidemiologica ''Covid-19'', esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio in esercizi specializzati con codice Ateco principale e secondario 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati), per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta riferito alla riduzioni dei ricavi nei singoli punti vendita di rispettiva pertinenza, raffrontando quelli conseguiti da ciascuno di essi nel 2020 rispetto a quelli ottenuti nel 2019, a condizione che tale riduzione sia almeno pari al 25 per cento.

        2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

            a) avere sede legale in Italia;

            b) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, assicurativa;

            c) assenza di procedure fallimentari;

            d) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

        3. Nel rispetto del limite di cui al comma 1, il credito d'imposta è pari al 25 per cento delle riduzioni di ricavo conseguite in ciascun punto vendita. Da tale importo deve essere scomputato quanto ottenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

        4. La presenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l'elenco dei punti vendita che abbiano registrato il predetto livello di perdite e l'importo del credito d'imposta maturato ai sensi del comma 3 devono essere attestati dall'esercente attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 28 dicembre 2000.

        5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i serviti telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

        6. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, verranno emanate le disposizioni attuative del presente articolo, con la fissazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle relative domande».