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Proposta di modifica n. 39.30 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 39.
  • status: Ritirato
argomenti:  

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        Â«1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

        ''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

        1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis''.».