presentato il 10/05/2021 in V Bilancio del Senato da Fulvia Michela CALIGIURI (FI)
status: Ritirato
testo emendamento del 10/05/21
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato delle clementine, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole ed associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.
2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».