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Articolo aggiuntivo n. 10.0.7 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

        1. Ai lavoratori titolari di un contralto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati, la cui prestazione non è stata utilizzata nel mese di marzo 2021, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 300 euro.

        2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».