Articolo aggiuntivo n. 18.0.7 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Spese per acquisto di beni e servizi da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro)

        1. Al fine di consentire lo sviluppo di servizi finalizzati alla semplificazione delle procedure accertatine e alla riduzione delle tempistiche delle attività di vigilanza destinate al rispetto delle misure di prevenzione dal contagio da SARS COV2, nonché delle azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 10 milioni di euro».