Articolo aggiuntivo n. 39.0.66 (testo 2)
al ddl S.2144
presentato il 10/05/2021 in V Bilancio del Senato da Roberto MARTI (Lega) e altri 16 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 10/05/21
Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:
"Articolo 39-bis
(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)
1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana."