Articolo aggiuntivo n. 40.0.54 (testo 3) al ddl S.2144
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di criteri di ripartizione delle risorse per i centri antiviolenza e le case-rifugio)

            1. Al fine di offrire una maggior tutela alle donne anche in relazione all'incremento dei casi di violenza verificatisi nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché della effettiva capacità da parte delle regioni di spendere efficacemente le risorse in relazione alle finalità del presente decreto e al fine di rafforzare la condivisione e il controllo preliminare relativo all'assegnazione delle stesse";

            b) il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le metodologie di intervento adottate devono garantire l'uniformità della disponibilità dei servizi presenti sul territorio nazionale, anche attraverso linee guida omogenee, per la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio sulla base di percorsi formativi obbligati o standardizzati per il personale. Devono essere altresì previsti meccanismi e strumenti per la continuità dei servizi per le vittime di violenza. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.".».