presentato il 10/05/2021 in V Bilancio del Senato da Cinzia LEONE (Ipf-CD) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 10/05/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di criteri di ripartizione delle risorse per i centri antiviolenza e le case-rifugio)
1. Al fine di offrire una maggior tutela alle donne anche in relazione all'incremento dei casi di violenza verificatisi nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché della effettiva capacità da parte delle regioni di spendere efficacemente le risorse in relazione alle finalità del presente decreto e al fine di rafforzare la condivisione e il controllo preliminare relativo all'assegnazione delle stesse";
b) il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le metodologie di intervento adottate devono garantire l'uniformità della disponibilità dei servizi presenti sul territorio nazionale, anche attraverso linee guida omogenee, per la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio sulla base di percorsi formativi obbligati o standardizzati per il personale. Devono essere altresì previsti meccanismi e strumenti per la continuità dei servizi per le vittime di violenza. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.".».