presentato il 10/05/2021 in V Bilancio del Senato da Gabriella DI GIROLAMO (M5S) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 10/05/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''obblighi di servizio pubblico'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero mediante noleggio di autobus con conducente,'' e le parole: ''con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021'';
b) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
''b-bis) nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra i123 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge li agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di leasing oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di leasing. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.'';
c) al comma 2, dopo le parole: ''di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze'' sono aggiunte le seguenti: ''e con il Ministro del turismo''.
2. All'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».